Milano – Per vendere prodotti cosmetici in un altro Paese Ue, i prestatori di servizi con sede in uno stato membro sono tenuti a rispettare le regole europee in materia di etichettatura: questa dovrà essere, infatti, quella della nazione in cui i prodotti saranno venduti. Come riporta il Sole 24 Ore, queste norme non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/31 sul commercio elettronico, in base a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 19 settembre.
Il chiarimento si è reso necessario in seguito a una controversia tra un’azienda tedesca che vendeva cosmetici tramite il proprio sito web per il mercato svedese e una società del Paese scandinavo che commercializza i prodotti; iI Tribunale della proprietà intellettuale ha stabilito che questi non potevano essere venduti senza l’etichetta svedese.
L’obiettivo della direttiva è “rafforzare la libertà di fornire servizi della società di informazione facendo salva, però, la tutela della salute e dei consumatori”. La Corte ha inoltre chiarito che l’etichettatura è un requisito applicabile ai beni in quanto tali, che anche i prestatori di servizi online devono rispettare. Per questioni come i requisiti relativi alla pubblicità online e al commercio elettronico sono invece in vigore le regole della direttiva 2000/31.