Roma – L’Iva ridotta al 10%, per costante giurisprudenza Ue, non è applicabile in via analogica. La sua determinazione avviene in base alla classificazione dei singoli prodotti effettuata dall’Agenzia delle Dogane. Se dunque l’Adm riconduce un prodotto tra i cosmetici (voce 3304 della tariffa doganale), non è possibile applicare l’agevolazione. Nemmeno se tra gli ingredienti ci sono disinfettanti o sostanze impiegate in farmacia con proprietà profilattiche o terapeutiche. L’assimilazione ai medicinali vale solo per i dispositivi classificati con codice 3004. Il chiarimento è arrivato ieri, lunedì 16 agosto, dall’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello 545/2021 (documento a questo link).